Prima di tutto va detto che l’attuale Contratto è valido fino alla sottoscrizione del prossimo accordo. Fino a quando non verrà sottoscritto il Contratto 2010/2012, non è previsto, in linea generale, l’adeguamento automatico delle norme ai Decreti Legge successivi come il DL150/09 (Brunetta), come tra l’altro afferma anche l’ARAN con una nota del 23 dicembre 2009.
Vediamo qual è il nuovo quadro di riferimento del rapporto di lavoro del personale della scuola nelle norme e nel contratto.
Parti non modificate:
CONTRATTATZIONE INTEGRATIVA. Restano validi i tre livelli territoriali - nazionale, regionale e di istituto.
I contratti integrativi già sottoscritti o in via di sottoscrizione non possono essere modificati dal decreto. Il CCNL 2006/2009 non è stato modificato nei contenuti e negli ambiti di competenza delegati alla contrattazione integrativa e fino a che non sarà sottoscritto il nuovo contratto nazionale, nulla cambia, nonostante l’art. 65 stabilisca che l’adeguamento ai contenuti del decreto debba essere effettuato entro il 31 dicembre 2010.
PREMI E MERITO. Per i docenti è prevista l’emanazione di uno specifico DPCM (art. 74). Nulla si dice per gli ATA. È evidente che per loro la materia sarà regolata dal CCNL. Un’ipotesi diversa sarebbe impraticabile per più ragioni. La mancanza di un organismo indipendente di valutazione,il fatto che il fondo di istituto, incarichi specifici, funzioni strumentali, aree a rischio e ore eccedenti la pratica sportiva sono finalizzati al pagamento di prestazioni aggiuntive ed effettivamente svolte dal personale. Non c’entrano niente con la premialità e il merito. Inoltre è lo stesso decreto 150/2009 all’art. 57 stabilisce che dovranno essere destinate apposite risorse quindi fino al prossimo rinnovo contrattuale questa parte rimane inattuabile.
In conclusione: il capo II “Relazioni Sindacali” del CCNL 2006/2009 non è stato modificato dal DLgs 150/09, quindi, è pienamente vigente fino al prossimo rinnovo.
Vogliamo inoltre ricordare che un’applicazione dei contenuti relativi ai premi e al merito oltre che impraticabile sarebbe illegittima ai sensi dello stesso decreto che prevede che una serie di adempimenti preventivi siano adottati dalla Commissione nazionale per la valutazione.
PARTI IMMEDIATAMENTE ED AUTOMATICAMENTE MODIFICATE.
RETRIBUZIONE ACCESSORIA. Scatta la decurtazione, durante l’assenza per malattia, del compenso Cia, Rpd, Indennità fissa al Dsga e ore eccedenti per l’insegnamento in classi collaterali e in caso di cattedre ordinamentali costituite su più di 18 ore.
Su questo ultimo punto segnaliamo i primi risultati positivi ottenuti a seguito di ricorsi patrocinati dalla FLC.
FASCE DI REPERIBILITA` DURANTE LA MALATTIA.
La durata delle nuove fasce, in vigore dal 4 febbraio 2010 è di sette ore giornaliere: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. Le nuove regole si applicano a docenti e ATA con alcune eccezioni. La legge ha modificato e integrato il CCNL per gli ATA, abrogato gli articoli del T.U. 297/94 per i docenti a tempo indeterminato, lasciando invece invariate le procedure per i docenti a tempo determinato.
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