Ultima modifica: 14 maggio 2026
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Formazione ATA decreto ministeriale 140/2024, posizioni economiche: la FLC CGIL scrive al Ministero

Sollecitato un chiarimento ufficiale affinché siano riconosciute le ore di formazione come servizio in presenza di partecipazione certificata ai corsi

La FLC CGIL ha inviato al Ministero una richiesta di chiarimento in merito al riconoscimento delle ore di formazione svolte dal personale ATA nell’ambito dei percorsi previsti dal D.M. 140 del 12 luglio 2024 ai fini dell’attribuzione delle nuove posizioni economiche.

Nel testo della lettera le motivazioni della richiesta.

Roma, 13 maggio 2026
Al Capo di Gabinetto
del Ministro dell’Istruzione e de Merito
prof. avv. Giuseppe Recinto

Alla Dott.ssa Maria Assunta Palermo
Direttore generale del personale scolastico
Ministero dell’Istruzione e del Merito

Alla Dott.ssa Antonella Tozza
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,
la formazione del personale scolastico
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ministero dell’Istruzione e del Merito

Oggetto: riconoscimento delle ore di formazione del personale ATA – applicazione DM n. 140/2024 e CCNL 2019-2021

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell’esercizio delle proprie prerogative di tutela del personale della scuola, espone quanto segue al fine di ottenere formale chiarimento interpretativo.

Sono pervenute numerose segnalazioni relative a comportamenti difformi adottati da alcune istituzioni scolastiche, nelle quali i Dirigenti Scolastici negano il riconoscimento delle ore di formazione svolte dal personale ATA nell’ambito dei percorsi previsti dal D.M. n. 140 del 12 luglio 2024, pur in presenza di regolare attestazione di frequenza. In particolare, i dinieghi risultano frequentemente motivati dal fatto che la formazione sia stata svolta durante il periodo di ferie del personale, nonché dall’assenza di una richiesta preventiva di partecipazione al corso da parte del lavoratore.

Tali interpretazioni appaiono, ad avviso della scrivente organizzazione, non pienamente coerenti con il quadro normativo e contrattuale vigente, per le seguenti considerazioni:

  • l’art. 11, comma 1, del D.M. n. 140/2024 stabilisce che la frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti;
  • la FAQ ministeriale n. 20 ha ulteriormente ribadito i principi applicativi della suddetta disposizione;
  • l’art. 36 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 riconosce la formazione come diritto contrattualmente garantito del personale;
  • la formazione è inoltre espressamente richiamata dal MIM quale requisito per l’accesso alle posizioni economiche del personale ATA.

Si evidenzia altresì che, sebbene il comma 5 del citato D.M. preveda la partecipazione “a richiesta” in caso di assenza dal servizio, eventuali ritardi o omissioni nella comunicazione preventiva da parte del dipendente, ove avvenuti in buona fede, non sembrano poter incidere sul riconoscimento di un diritto di natura normativa e contrattuale già perfezionato attraverso la partecipazione e la relativa attestazione.

Si rappresenta inoltre che i percorsi formativi in oggetto si sono svolti in periodo estivo, nel quale la generalità del personale si trovava in regime di ferie programmate, condizione, peraltro, a suo tempo  sollecitamente sottolineata dalla nostra organizzazione sindacale. Il diniego del riconoscimento delle ore risulta ancor più privo di fondamento, anche considerando la possibilità di fruizione asincrona della formazione, compatibilmente con le disponibilità individuali.  In tale contesto, in base ai principi di correttezza e buona fede che regolano i rapporti di lavoro, potrebbe risultare ammissibile anche una forma di autorizzazione ex post della formazione (c.d. “ora per allora”), fermo restando che la formazione, oltre a costituire un dovere professionale, rappresenta anche un diritto soggettivo del personale scolastico.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede cortesemente a codesto Ministero di voler fornire formale chiarimento in modo tale che sia chiaro che :

  1. la partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dal D.M. n. 140/2024, debitamente attestata, deve essere riconosciuta come servizio a tutti gli effetti anche qualora svolta durante il periodo di ferie,
  2. la mancata richiesta preventiva di partecipazione al corso non costituisce motivo di diniego del riconoscimento delle ore di formazione o del relativo recupero;
  3. gli eventuali lievi deficit procedurali quali quelli sopra rappresentati si devono ritenere  superati dalla incontestabile e certificata partecipazione al corso, la quale, di per sé, li sana e li assorbe

In attesa di un cortese riscontro, e sottolineando altresì che è nell’interesse della stessa Amministrazione avere il maggior numero di personale formato, si rappresenta che la presente istanza è finalizzata a garantire uniformità di applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale, evitando interpretazioni difformi che possano determinare disparità di trattamento del personale interessato.

Distinti saluti.

 Il Segretario generale FLC CGIL
Gianna Fracassi