Ultima modifica: 23 luglio 2020
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Nota MI di chiarimento sulle Graduatorie Provinciali Supplenze: valutazione dei servizi, titoli valutabili, servizio su sostegno

Indicazioni operative per aspiranti, uffici e organizzazioni sindacali.

22/07/2020

Con la nota 1290 del 22 luglio 2020 il ministero dell’istruzione fornisce indicazioni utili in merito all’ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 che regolamenta le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).

Le precisazioni riguardano:

 i titoli valutabili: sebbene possa sembrare ovvio la nota precisa che lo sono solo quelli contemplati nelle tabelle. La precisazione è funzionale a ottimizzare i tempi di compilazione delle istanze. Nel sistema i titoli dichiarabili sono tutti elencati analiticamente nell’istanza.

– Le modalità di corretto l’inserimento e valutazione dei servizi: ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.

 La valutazione dei servizi svolti su sostegno: il servizio prestato sul sostegno è valido

a)  come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b)  come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c)  come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

– Inserimento dei titoli: a differenza dei servizi i titoli devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.

– La valutazione dei percorsi accademici in relazione al divieto di contemporanea frequenza di più corsi: laddove vi fosse uno sfalsamento tra l’anno di formale iscrizione e quello di effettiva frequenza ciò che farà fede sarà l’anno di effettiva frequenza.  L’indicazione fornita agli aspiranti è quindi quella di dichiarare tali titoli, che saranno poi valutati dagli uffici preposti secondo le indicazioni fornite.

– Servizio prestato senza titolo di accesso: è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda. Farà eccessione nella GPS di seconda fascia di infanzia e primaria il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria, che è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado (esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria).

– Servizi prestati in contemporanea alla frequenza di TFA e percorsi che danno punteggio aggiuntivo: per le GPS di I fascia riservate agli aspiranti abilitati non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). Gli aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.