Ultima modifica: 10 marzo 2022
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Domande di part-time nella scuola a.s. 2022/2023 entro il 15 marzo 2022

Docenti e ATA possono presentare istanza per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la variazione oraria o per il rientro a tempo pieno. I moduli disponibili sui siti degli UST.

09/03/2022

Entro il 15 marzo 2022 il personale del comparto scuola può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

Tale scadenza riguarda docenti, educatori ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Le domande, compilate su allegati predisposti, vanno indirizzate al Dirigente scolastico per la successiva trasmissione via PEC agli Uffici Scolastici territorialmente competenti.

Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato di anno in anno. Coloro già titolari di contratto part-time, quindi, non devono presentare una nuova domanda, ma consigliamo di verificare le disposizioni sul sito dell’UST di interesse.

Eventuali richieste di rientro anticipato a tempo pieno, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

Entro il 15 marzo è possibile anche inoltrare richiesta di variazione oraria rispetto al precedente orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio.

Da parte dell’UST seguirà la pubblicazione dell’elenco degli autorizzati che, come noto, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale.

Nel modello va indicata la modalità di richiesta e cioè:

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità)

nonché la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.

I modelli da compilare sono allegati alla comunicazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, cui occorre fare specifico riferimento.

Fonti regolatrici: il CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL Istruzione e ricerca firmato il 19 aprile 2018, il Decreto legislativo 81/15 e, in via permanente, la OM 446/1997 integrata dalla OM 55/1998.