Taglio del cuneo fiscale: alcuni chiarimenti
Il nuovo sistema entra in vigore a giugno. Tempi e modalità di applicazione della norma


Alcuni giorni fa abbiamo dato conto del fatto che il Mef, tramite il portale di NoiPA, con un ritardo di 6 mesi ha comunicato che a decorrere dal mese di giugno saranno applicate le nuove misure per il taglio del cuneo fiscale previste dalla Legge di Bilancio con decorrenza 1° gennaio 2025.
La FLC CGIL, in fase di approvazione della norma, ha espresso le proprie riserve e perplessità circa la convenienza di questo nuovo sistema che ha sostituto il precedente relativo al taglio del cuneo contributivo. Ora siamo alla fase applicativa.
Secondo il nuovo sistema i benefici riguardano tutti i lavoratori con reddito fino a 40.000 euro.
I benefici spettanti per il 2025 vengono determinati automaticamente da NoiPA tenendo conto del reddito da lavoro dipendente annuo, calcolato considerando la retribuzione già percepita in questi primi 5 mesi e quella presumibile fino al termine dell’anno compresa la tredicesima mensilità.
Inoltre, se il reddito del 2025 (calcolato come sopra indicato) risulta inferiore a quello dichiarato per l’anno precedente in base alla Certificazione Unica (CU), il Mef prende a riferimento questo ultimo dato. In questo modo, il sistema tiene conto anche di eventuali compensi accessori o ulteriori voci retributive che possono incidere sulla determinazione del reddito 2025.
Tali accorgimenti nella modalità di calcolo del reddito sono finalizzati ad evitare il più possibile errori rispetto alla definizione del reddito annuo – su cui calcolare le detrazioni – onde evitare i possibili recuperi in sede di conguaglio fiscale.
Nel caso in cui il dipendente abbia certezza di superare le soglie di reddito complessivo (come sopra calcolato) previste dalla normativa – ad esempio, perché percepisce altri redditi non noti al sistema NoiPA – potrà eventualmente esercitare l’opzione di rinuncia del beneficio al fine di evitare i possibili recuperi in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi.
Qualora il singolo lavoratore volesse esercitare l’opzione di rinuncia, dovrebbe effettuare l’operazione in autonomia utilizzando un apposito servizio che NoiPA ha reso disponibile nell’Area riservata del proprio portale.
La rinuncia va esercitata entro il 25 maggio perché abbia effetto dal cedolino di giugno (con i relativi arretrati da gennaio); le richieste inserite dopo il 25 maggio avranno decorrenza dalla prima mensilità utile successiva.
In tutti gli altri casi per i lavoratori – specie se non percepiscono altri redditi aggiuntivi – è preferibile, a nostro modo di vedere, non esercitare alcuna opzione di rinuncia anche al fine di poter fruire dei benefici fiscali spettanti regolarmente in corso d’anno.
In ogni caso, anche qualora venissero accertate somme da restituire in sede di conguaglio fiscale, ciò non comporterebbe un danno per i lavoratori perché queste somme non sono soggette ad interessi o maggiorazioni e sarebbero corrispondenti agli importi già percepiti.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota di NoiPA e alle relative faq.