Il DL 25 “Decreto PA”, senza subire altre modifiche, è stato convertito in Legge dal Senato
Il dettaglio dei contenuti e i nostri commenti
Il Decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 (cosiddetto decreto PA) è stato definitivamente convertito in legge mediante il voto di fiducia espresso dal Senato. Il testo finale, pertanto, non ha subito altre modifiche oltre quello già introdotte in sede di prima lettura alla Camera dei Deputati.
Ecco nel dettaglio i contenuti:
Graduatorie del personale scolastico: nel decreto legislativo 165/2001 dopo il comma 5-ter si inseriscono i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies. Il 5-quinques prevede che le graduatorie del personale scolastico diano evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate con la minimizzazione dei dati personali (art. 3 co.1)
Commento
Misura condivisibile che dovrebbe garantire una maggiore trasparenza delle graduatorie a lungo auspicata dalla FLC CGIL.
Riconoscimento del servizio civile nazionale: si estende anche al servizio civile nazionale (istituito nel 2001 dalla legge 64/2001 in alternativa al servizio militare obbligatorio) la riserva del 15% dei posti nei concorsi di personale non dirigenziale della pubblica amministrazione, già prevista dall’art. 18, comma 4, del dlvo 40/2017 a favore degli operatori volontari del servizio civile universale (art. 4 co. 4)
Commento
Norma opportuna che mette fine alla disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno prestato il Servizio Civile Nazionale istituito nel 2001 estendendo anche a loro la riserva del 15% dei posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Si rende ora necessario più che mai programmare le assunzioni del su tutti i posti vacanti e disponibili.
Insegnanti di religione cattolica: per quanto riguarda gli insegnanti di religione cattolica, le immissioni in ruolo verranno effettuate in misura corrispondente al numero di posti banditi nei concorsi ordinario (30%) e straordinario (70%), nei limiti dei posti liberi e vacanti.
Commento
È condivisibile la previsione di assumere su tutti i posti liberi e vacanti il personale in possesso dei requisiti richiesti. Si tratta di un principio da estendere a tutti i profili, le tipologie di posto, le classi di concorso.
Pieno utilizzo delle graduatorie concorsuali: la disposizione consente il pieno utilizzo delle graduatorie già esistenti per tutti i concorsi conclusi nel 2024 e nel 2025, comprese quelle relative al settore scolastico (art. 4 co. 9)
Commento
Norma condivisibile richiesta ripetutamente dalla FLC CGIL che in più sedi si è battuta per la permanenza delle graduatorie per le assunzioni del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali per il reclutamento della scuola.
Edilizia scolastica: viene istituito un fondo di 20 milioni di euro al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica in favore degli enti territoriali (art. 8 bis)
Commento
Stanziamenti assolutamente insufficienti, tenuto conto della numerosità (oltre 40 mila) e dello stato degli edifici scolastici.
Malattia da Covid: si prevede che i periodi di malattia dovuta al Covid non siano più equiparati a ricovero e siano computabili ai fini del periodo di comporto (art. 12 co. 1)
Commento
Misura necessaria per uniformare la corretta gestione delle assenze da parte delle scuole, in considerazione della difficoltà a individuare una univoca modalità di trattamento delle assenze per malattia dovuta al COVID che per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria hanno previsto esclusione dal periodo di comporto e trattamento assimilato al ricovero ospedaliero.
Possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro: si prevede che le pubbliche amministrazioni (comprese le scuole) possano risolvere, con un preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro di coloro che hanno un’età anagrafica ridotta di max due anni rispetto a quella attualmente prevista a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione (art. 12 co. 11)
Commento
Una sorta di pensionamento d’ufficio motivato (quindi non un automatismo) per coloro che hanno raggiunto i 65 anni d’età. La norma rischia di penalizzare ancora una volta i lavoratori perché lascia ampia discrezionalità alla parte datoriale di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, tra l’altro in contraddizione con quanto indicato dalla legge di bilancio 2025.
Estensione dell’assicurazione obbligatoria anche al personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano: a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall’articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo (art. 12 co.1 ter)
Commento
Misura condivisibile.
Composizione del CSPI: viene incrementato il numero dei consiglieri che compongono il CSPI passando da 36 a 39 componenti. I 3 componenti aggiuntivi saranno nominati dal Ministro dell’istruzione su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori. Inoltre si dispone che anche i componenti designati (come quelli eletti) possano fruire dell’esonero dal servizio. Agli oneri derivanti dall’attuazione di questa disposizione, pari a 331.100 euro per l’anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 12 comma 16-quinquiesdecies)
Commento
Non condivisibile l’esigenza di ampliare la composizione del CSPI, aumentando la componente designata dal Ministero a evidente discapito della componente elettiva (solo 18 unità) composta da docenti, personale ATA e dirigenti scolastici e rappresentativa della comunità professionale della scuola. Il rischio è che il CSPI da organismo di consultazione del Ministro diventi, di fatto, un organismo subordinato alle direttive dell’amministrazione, svilendo così la propria funzione istituzionale e di soggetto autonomo.
Assicurazione sanitaria integrativa del personale della scuola: per finanziare l’assicurazione integrativa sanitaria per il personale scolastico è stato disposto uno stanziamento pari a 65 milioni di euro annui per il 2026, 2027, 2028 e 2029. Le risorse utilizzate derivano in massima parte (50 milioni) dalla riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, in misura minore (15 milioni) dal Fondo di riserva. I criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa saranno definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale (art. 14 comma 6).
Commento
Il provvedimento è l’ammissione di una sconfitta che il Governo tenta di coprire: la sconfitta di una politica incapace di potenziare il servizio pubblico sanitario nazionale universale e che dirotta soldi pubblici sul servizio sanitario privato. Questa misura, -limitata a soli 5 anni- si avvale di un finanziamento di 220 milioni di euro tramite un taglio drastico ai fondi per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole. Si tratta di risorse indispensabili per il funzionamento delle scuole, le quali saranno costrette, come è già accaduto in passato, ad aumentare il cosiddetto “contributo volontario” a carico delle famiglie per continuare a far fronte alle spese di gestione. La materia, contrariamente a quanto annunciato dal Ministro Valditara, non si discuterà in sede di rinnovo del CCNL all’Aran ma in sede ministeriale con spazi negoziali pressoché inesistenti. Infatti il sindacato dovrà limitarsi a prendere atto del fatto che si tratta di stipulare una polizza per l’assistenza sanitaria integrativa e non di scegliere (come sarebbe logico) la forma di welfare contrattuale più consona per il personale della scuola. Peraltro, stante la numerosità degli addetti nel settore scuola di oltre 1,2 milioni lo stanziamento di 50 milioni ad anno potrà darà una copertura di neanche 50 euro all’anno per lavoratore.
I risvolti per nulla progressivi di questo modo di operare sono evidenti:
- la sanità pubblica è talmente mal messa che per consentire al personale della scuola di potersi curare adeguatamente è necessario ricorrere all’assistenza sanitaria integrativa privata;
- per garantire la soddisfazione di un diritto primario come la salute, oltre alle tasse per sostenere il SSN, occorre finanziare un servizio di assistenza sanitaria integrativa a cui i lavoratori saranno chiamati a contribuire direttamente (per integrare o estendere la copertura delle prestazioni sanitarie offerte) o indirettamente (le risorse stanziate per l’assistenza sanitaria integrativa sono risorse pubbliche, cioè degli stessi lavoratori che pagano le tasse);
- l’assistenza sanitaria integrativa diventa l’unico ed esclusivo modo per soddisfare il personale scolastico considerato che per il rinnovo del contratto di lavoro i finanziamenti disposti in legge di bilancio non garantiscono neanche il recupero integrale dell’inflazione;
- si mette in questione l’accesso gratuito all’istruzione, altro diritto primario garantito dalla Costituzione, dal momento che le famiglie saranno chiamate a maggiori contributi per garantire il funzionamento scolastico.
Personale ATA, servizio figurativo per raggiungere i 24 mesi: riconosciuta la validità del servizio prestato a partire dal 16 aprile 2024 fino alla stipula effettiva dei contratti, ai soli fini della partecipazione ai bandi per la costituzione delle graduatorie provinciali ATA. In precedenza tale riconoscimento era limitato all’anno scolastico 2024/2025 (art. 14 co. 6 septies)
Commento
Misura condivisibile sostenuta con determinazione dalla FLC CGIL in tutte le sedi politico-sindacali.
Disponibilità degli edifici scolastici per il Giubileo: si prevede la possibilità che la Struttura commissariale del Giubileo acquisisca la disponibilità di edifici scolastici della regione Lazio, esonerando i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per eventuali danni agli edifici e al materiale conseguenti all’utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo (art. 15 co.1 e 2)
Commento
Giusta l’esclusione della responsabilità dei dirigenti scolastici per eventuali danneggiamenti agli edifici scolastici. In ogni caso sarebbe stato opportuno prevedere anche una copertura finanziaria per rifondere eventuali danni.